PREAMBOLO
La Fondazione “Casa Bianca Maria” è stata costituita con rogito no. 1923 del 22 dicembre 1978 del notaio Carlo Sganzini, successivamente modificato con rogito no. 198 del 24 giugno 1999 del notaio Pietro Moggi.
La Fondazione garantisce la continuità della gestione e dell’esercizio della Casa Bianca Maria.
I membri della Fondazione si impegnano a salvaguardare l’autonomia della Fondazione Casa Bianca Maria e a promuoverne la filosofia di cura.
Art. 1 – Denominazione
Sotto la denominazione “Fondazione Casa Bianca Maria” è costituita una fondazione ai sensi degli art. 80 e seguenti del Codice Civile svizzero.
Art. 2 – Sede
La Fondazione ha sede a Lugano (quartiere di Cadro) ed è iscritta a Registro di commercio del Canton Ticino.
Art. 3 – Scopo
Lo scopo della Fondazione è la gestione della “Casa Bianca Maria” quale casa per anziani medicalizzata, nonché ogni altra attività idonea al conseguimento dello scopo della Fondazione.
La Fondazione non persegue scopo di lucro.
La Fondazione potrà acquistare e vendere beni immobili.
Art. 4 – Durata
La durata della Fondazione è illimitata.
Art. 5 – Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione ammonta al 31.12.2021 a CHF 10’622’888.86.
Art. 6 – Gestione del patrimonio
Il patrimonio può essere in qualsiasi momento aumentato mediante elargizioni, redditi derivanti dal capitale e di altri eventuali utili. La Fondazione non può tuttavia accettarle se sono subordinate a condizioni non conformi allo scopo perseguito. Il patrimonio della Fondazione e i suoi proventi possono solo essere utilizzati per il perseguimento dello scopo della Fondazione.
Art. 7 – Organi
Gli Organi della Fondazione sono:
1. il Consiglio di Fondazione;
2. l’ufficio di revisione.
Art. 8 – Composizione del Consiglio di Fondazione
Il Consiglio di Fondazione si compone da 5 a 7 membri.
Il Consiglio di Fondazione si completa o si rinnova per cooptazione, ritenute le seguenti condizioni imprescindibili:
Nell’ambito delle nomine si potrà tener conto delle diverse sensibilità politiche e culturali presenti sul territorio.
La rinuncia alla carica deve essere notificata al Consiglio di Fondazione con un preavviso di 3 mesi.
Art. 9 – Organizzazione del Consiglio di Fondazione
Il Consiglio di Fondazione nomina nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente e il segretario.
Esso è convocato dal Presidente o da almeno due membri dello stesso ogni qualvolta la trattazione degli affari della Fondazione lo richieda ed in ogni caso almeno una volta all’anno.
In caso di impedimento del Presidente, il Vicepresidente assume le sue funzioni e, se anche quest’ultimo non potesse agire, il membro più anziano.
L’avviso di convocazione deve essere intimato almeno cinque giorni prima e indicare le trattande. Se tutti i membri sono presenti e nessuno solleva eccezioni, il Consiglio può deliberare anche se non sono state osservate le norme sulla convocazione.
Il Consiglio di fondazione delibera validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voto, il Presidente avrà voto preponderante.
Con il consenso di tutti i membri, le decisioni possono essere prese anche per corrispondenza.
Le riunioni del Consiglio di Fondazione devono di regola aver luogo nella sede della Fondazione.
Il Consiglio di Fondazione può emanare un regolamento interno per disciplinare più dettagliatamente il proprio funzionamento e l’attività della Fondazione.
Art. 10 – Competenze del Consiglio di Fondazione
Al Consiglio di Fondazione spettano tutte le competenze che legge, atto costitutivo o regolamento non deferiscono ad un altro organo e in particolare:
Il Consiglio di Fondazione ha facoltà di delegare alla direzione determinate competenze.
Art. 11 – L’ufficio di revisione
Il Consiglio di Fondazione nomina un Ufficio di revisione ai sensi dell’art. 83b CC.
L’Ufficio di revisione resta in carica un anno ed è rieleggibile.
La funzione di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Fondazione.
L’Ufficio di revisione controlla i conti d’esercizio e la situazione patrimoniale della fondazione e presenta entro sei mesi dalla fine di ogni anno di gestione un rapporto scritto al Consiglio di Fondazione.
Art. 12 – Anno di gestione
L’anno di gestione corrisponde all’anno solare. Per la fine di ogni anno, devono essere allestiti il bilancio e i conti di gestione.
Art. 13
La Fondazione sarà impegnata di fronte a terzi dalla firma collettiva a due dei membri del Consiglio di Fondazione con il Presidente o il Vicepresidente, come indicato a Registro di Commercio.
L’anno di gestione corrisponde all’anno solare. Per la fine di ogni anno, devono essere allestiti il bilancio e i conti di gestione.
Art. 14
La fondazione può essere sciolta su decisione dei due terzi dei membri del Consiglio di fondazione soltanto per i motivi previsti dalla legge (art. 88 CC) e soltanto previa approvazione dell’autorità di vigilanza.
In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Fondazione stabilisce la destinazione del patrimonio ad organizzazioni no profit al beneficio dell’esenzione fiscale, che perseguono finalità analoghe alle proprie con sede in Svizzera.
Statuto approvato 29 agosto 2022



