Statuto

STATUTO (Regolamento) della FONDAZIONE CASA BIANCA MARIA – CADRO

I. Denominazione, sede, scopo

Art. 1

La Fondazione “Casa Bianca Maria” è retta dall’atto costitutivo come approvato con rogito no. 1923 del 22 dicembre 1978 del notaio Carlo Sganzini e modificato con rogito no. 198 del 24 giugno 1999 del notaio Pietro Moggi, dal presente regolamento e dagli art. 80 e segg. C.C.

Art. 2

Sede della Fondazione è Cadro.

Art. 3

Lo scopo della Fondazione è l’assunzione della “Casa Bianca Maria” quale casa per anziani medicalizzata nonché ogni altra attività idonea al conseguimento dello scopo della Fondazione. La Fondazione non persegue scopo di lucro.

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è attualmente costituito come al bilancio 31 dicembre 1998, che si allega quale inserto 1, completato dalle sopravvenienze attive e passive sino al 24 giugno 1999.
Il patrimonio può essere in qualsiasi momento aumentato mediante elargizioni. La Fondazione non può tuttavia accettarle se sono subordinate a condizioni non conformi allo scopo perseguito. Il patrimonio della Fondazione e i suoi proventi possono solo essere utilizzati per il perseguimento dello scopo della Fondazione.

II. Organizzazione

Art. 5

Organi della Fondazione sono:

a/ il Consiglio di Fondazione;
b/ l’ufficio di revisione.

Art. 6

Il Consiglio di fondazione (CdF) si compone da 3 a 7 membri.

I membri del Consiglio dovranno essere residenti nell’attuale comune di Cadro (ad eccezione del rappresentante designato dall’Autorità cantonale). Essi dovranno rappresentare il più possibile le diverse sensibilità politiche e culturali presenti sul territorio.

I membri dimissionari proporranno il nome del loro sostituto tenendo in considerazione quanto precede.

Il CdF nominerà il nuovo membro dopo averne valutato l’idoneità.
La carica è onorifica. La rinuncia alla carica deve essere notificata al CdF con un preavviso di 3 mesi.

Art. 7

Il Consiglio di Fondazione nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un segretario. Esso è convocato dal Presidente o da almeno due membri dello stesso ogni qualvolta la trattazione degli affari della Fondazione lo richieda ed in ogni caso almeno una volta all’anno.

In caso di impedimento del Presidente, il Vicepresidente assume le sue funzioni e, se anche quest’ultimo non potesse agire, il membro più anziano.

L’avviso di convocazione deve essere intimato almeno cinque giorni prima e indicare le trattande. Se tutti i membri sono presenti e nessuno solleva eccezioni, il Consiglio può deliberare anche se non sono state osservate le norme sulla convocazione.

Il Consiglio di Fondazione delibera validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. Con il consenso di tutti i membri, le decisioni possono essere prese anche per corrispondenza.

Le riunioni del Consiglio devono di regola aver luogo nella sede della Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione può emanare un regolamento interno per disciplinare più dettagliatamente il proprio funzionamento e l’attività della Fondazione.

Art. 8

Al Consiglio di Fondazione spettano tutte le competenze che legge, atto costitutivo o regolamento non deferiscono ad un altro organo e in particolare:

a/ accettazione di elargizioni in favore della Fondazione;
b/ acquisto, vendita, aggravio di beni mobiliari e immobiliari nell’ambito dello scopo e dell’amministrazione del patrimonio della Fondazione;
c/ approvazione dei conti di gestione annuali e delibera sulle disposizioni da farsi per il perseguimento dello scopo della Fondazione;
d/ designazione delle persone incaricate della direzione dell’istituto e di quelle autorizzate a rappresentare la Fondazione stabilendone il diritto di firma;
e/ assunzione del personale, avuto riguardo delle qualifiche richieste;
f/ la Fondazione è rappresentata con firma collettiva a due del Presidente o del Vicepresidente assieme ad un altro membro del Consiglio di Fondazione oppure tra di essi.

Il Consiglio di Fondazione informa l’Autorità di Vigilanza sulle Fondazioni sull’attività svolta dalla Fondazione, tramite l’invio ad inizio anno di una relazione sull’andamento dell’esercizio precedente, e sui progetti di particolare rilevanza.

Art. 9

L’Ufficio di revisione è nominato dal Consiglio di Fondazione. È composto di una o più persone; può essere designata anche una società fiduciaria. L’ufficio di revisione resta in carica un anno ed è rieleggibile.

La funzione di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Fondazione.

L’ufficio di revisione controlla i conti d’esercizio e la situazione patrimoniale della fondazione e presenta entro sei mesi dalla fine di ogni anno di gestione un rapporto scritto al Consiglio di Fondazione.

III. Anno di gestione

L’anno di gestione corrisponde all’anno solare. Per la fine di ogni anno, devono essere allestiti il bilancio e i conti di gestione.

IV. Scioglimento della Fondazione

La Fondazione deve essere sciolta quando il Consiglio costata che lo scopo perseguito non può essere raggiunto. La decisione deve essere presa a maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio di Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione stabilisce la destinazione del patrimonio che deve comunque rimanere destinato a uno scopo analogo a quello perseguito dalla Fondazione, riservato il preventivo consenso dell’autorità di vigilanza.

Cadro, 10 agosto 2011

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